NORMATIVA
NORMATIVA UE
L’importanza della Tracciabilità alimentare in Europa
Il Regolamento CE n. 178/2002 – General Food Law Regulation
Alla fine degli anni Novanta, la food safety iniziò a essere al centro delle politiche alimentari della comunità europea. La pubblicazione nel 2000 del “libro bianco sulla sicurezza alimentare” pose le basi per l’emanazione, due anni dopo, della prima legislazione quadro in materia alimentare: il Regolamento CE 178/2002, anche chiamato General Food Law Regulation.
In vigore dal 1 gennaio 2005, il Regolamento regola la tracciabilità alimentare, indicando l’obbligo di “ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. Gli operatori del settore alimentare devono quindi disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano, le seguenti informazioni:
- Chi ha fornito loro un alimento, un mangime o qualsiasi sostanza entrata a far parte di un alimento
- Individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti “…in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti…”
Inoltre, gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità Europea devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità.
La possibilità di tracciare i prodotti lungo tutta la catena produttiva, per garantirne la sicurezza e la qualità, è riconosciuta come un elemento chiave e prioritario nelle politiche dell’Unione Europea. Per questo motivo, oltre al suddetto Regolamento CE 178/2002, l’Unione Europea ha poi approvato il Regolamento n. 1169/2011 (disposizioni obbligatorie dal dicembre 2014) in merito alle informazioni dei prodotti alimentari da rendere note ai consumatori.
I principi generali e i gli obblighi previsti dalla regolamentazione del settore alimentare (Regolamento CE 178/2002) e dai successivi sviluppi (regolamento UE 931/2011; regolamento UE 1169/2011; regolamento UE 16/2012), rendono la tracciabilità alimentare obbligatoria per tutti gli alimenti e i mangimi per garantire la sicurezza del cibo, la qualità e la trasparenza dei dati.
“Per questo motivo tutte le imprese che operano nel settore della produzione e trasformazione dei prodotti alimentari necessitano di un software di tracciabilità alimentare che semplifichi il lavoro, riduca la possibilità di errore e mantenga monitorati i costi”
Obiettivi delle Normative Europee
La rintracciabilità prevista dalle normative consente:
- l’individuazione dell’elenco degli acquirenti del prodotto
- di facilitare il ritiro del prodotto dal mercato
- semplifica l’individuazione dei responsabili del danno causato da un alimento difettoso
Inoltre, il Regolamento UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2014, ha permesso di:
- migliorare l’etichettatura dei prodotti alimentari
- rendere le informazioni essenziali, leggibili, comprensibili
- facilitare acquisti consapevoli
L’obbligo di Etichettatura
Dal 1° aprile 2015 è diventato obbligatorio in tutta l’UE indicare in etichetta l’origine delle carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili (ad esempio pollo e tacchino non italiani, giacché il pollame italiano è già etichettato con la provenienza dai tempi dell’influenza aviaria).
L’obbligo è previsto dal Regolamento UE n. 1169/2011 – entrato in vigore il 13 dicembre 2014 – che ha stabilito le nuove norme sulle etichette alimentari.
In etichetta si deve poter leggere il luogo dell’allevamento e della macellazione, mentre l’origine potrà apparire su base volontaria, solo se la carne è ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese. Sono state inoltre stabilite una serie di norme per ogni tipo di produzione, in modo da garantire che il luogo dell’allevamento corrisponda con il luogo in cui l’animale ha trascorso una parte sostanziale della sua vita. Per quanto riguarda le carni macinate dovrà essere indicato se sono state allevate e macellate nell’UE o in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Milestones
- [2002] Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento Europeo
- [2005] Rintracciabilità diventa obbligo per tutte le imprese alimentari
- [2011] Regolamento UE n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal Regolamento CE n. 178/2002
- [2011] Regolamento UE n. 1169/2011 sulle informazioni dei prodotti alimentari da rendere note ai consumatori
- [2012] Regolamento UE n. 16/2012 relativo agli alimenti congelati di origine animale